Prevenzione e mitigazione rischi

articolo 2 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile"

La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Sono attivitĂ  di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

  1. l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
  2. la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18;
  3. la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
  4. l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
  5. la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
  6. l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonchè sulla pianificazione di protezione civile;
  7. la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attivita’ addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
  8. le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
  9. le attivitĂ  volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

Sono attivitĂ  di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

  1. la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione;
  2. la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione;
  3. l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
  4. le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita’ di protezione civile di cui all’articolo 22.

 

Ultimo aggiornamento

8 Agosto 2024, 23:06