Superamento emergenze

articolo 2 comma 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile"

Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonchè dei danni subiti dalle attivita’ economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

 

Ultimo aggiornamento

8 Agosto 2024, 23:08